Statuto

“ASSOCIAZIONE CULTURALE ALESSANDRO MORESCHI”

Titolo I: Natura e Scopi

Art. 1 L’ASSOCIAZIONE CULTURALE ALESSANDRO MORESCHI (in seguito Associazione) è un’Associazione culturale/ricreativa, la cui attività è disciplinata dal presente Statuto.

Art. 2 L’Associazione si propone:
– la formazione, la gestione e la conduzione di un Coro Polifonico amatoriale, formato dagli stessi Soci;
la promozione, la diffusione e l’organizzazione, in forma collettiva, della cultura musicale ed artistica in genere;
la conoscenza e la pratica della cultura musicale ed artistica in genere, sia a livello formativo sia amatoriale;
l’insegnamento mediante l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale di musica, di canto, o di quant’altro ritenuto utile per il raggiungimento dei fini istituzionali dell’Associazione;
l’organizzazione di concerti e di manifestazioni musicali ed artistiche in genere.
Tutte le esibizioni pubbliche dell’Associazione, come pure ogni altra forma di attività associativa, si intendono a titolo rigorosamente amatoriale e non professionale

Art. 3 L’Associazione è apolitica ed aconfessionale e non persegue fini di lucro.
La sua sede legale è in Montecompatri (RM) Via Campo Gillaro, 13.
La sua durata è illimitata.
Per il raggiungimento dei suoi scopi potrà:
a) possedere e/o gestire locali e strutture ricettive in genere, solo ed esclusivamente finalizzate al raggiungimento dei propri fini istituzionali;
b) fare accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, e aderire a Consorzi o Associazioni similari;
c) richiedere tutti i contributi e sussidi previsti per la promozione e lo svolgimento delle varie attività musicali ed artistiche in genere;
d) organizzare spettacoli di carattere musicale ed artistico in genere, partecipando a titolo rigorosamente amatoriale;
e) accettare liberalità in armonia con le finalità statutarie;

Art.4 Non è consentita in alcun modo la remunerazione degli associati per le loro prestazioni in ambito associativo, così come la distribuzione e l’assegnazione di utili.

Art.5 Eventuali utili conseguiti dall’Associazione potranno tuttavia costituire rimborso parziale delle spese sostenute per svolgere l’attività associativa, purchè comprovate a piè di lista.

Art.6 La denominazione del Coro è “ CORO POLIFONICO ALESSANDRO MORESCHI”. Tale denominazione, da sola o accompagnata da attributi o qualifiche, è riservata.

Titolo II: Qualità di Socio: Acquisto, Perdita, Diritti, Obblighi.

Art.7 I Soci dell’Associazione si dividono in Soci Ordinari e Soci Onorari/Sostenitori.

Art.8 La qualità di Socio Ordinario, intrasmissibile, spetta a quanti ne facciano richiesta.
Essa si considera accolta, anche tacitamente, trascorsi trenta giorni dalla richiesta salvo diniego del Consiglio Direttivo.
In caso di diniego esso è definitivo e inappellabile. La qualifica di Socio cessa per dimissioni, radiazione, decesso o mancato versamento della quota associativa annuale.

Art.9 I Soci Onorari/Sostenitori sono tutti coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dell’Associazione ed abbiano contribuito materialmente ai relativi bisogni organizzativi ed economici, e siano stati ammessi a tale categoria con delibera dell’assemblea, per proposta del Consiglio Direttivo.

Art.10 Tutti i Soci Ordinari maggiorenni ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di voto. La delega è consentita ed ogni votante potrà rappresentarne solo una.

Art.11 I diritti di tutti i Soci sono:
la partecipazione alle Assemblee Sociali
l’aspirazione ad essere Cantore;
fruire dei servizi e vantaggi disposti
dagli Organi Sociali.
Possono ricoprire Cariche Sociali Elettive coloro che hanno compiuto il 18° anno d’età e che siano da almeno un anno in regola con il pagamento delle quote sociali o che siano Soci al momento dell’approvazione di tale Statuto.

Art.12 I doveri dei Soci sono:
accettare ed osservare lo Statuto, i Regolamenti e le Deliberazioni degli Organi Statutari;
corrispondere, nei termini, le quote associative;
operare nell’attività pratica delle finalità del’Associazione;
non partecipare ad iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione.

Titolo III: Organi Sociali

Art.13 Gli Organi attraverso i quali l’Associazione espleta le sue funzioni sono:
DI GOVERNO
L’Assemblea;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente;
Il Collegio dei Revisori dei Conti;
OPERATIVI
Il Maestro Direttore del Coro;

Art.14 L’Assemblea dell’Associazione è composta dalla totalità dei Soci. Essa può essere Ordinaria e Straordinaria.
L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, almeno due volte l’anno; per l’approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre).
L’Assemblea Straordinaria è convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o per richiesta motivata e con specifico Ordine del Giorno da almeno un terzo dei Soci.
In tal caso il Presidente, o chi ne fa le veci, deve provvedervi entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
La convocazione dell’Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, deve essere comunicata a tutti i Soci.

Art.15 Sono compiti dell’Assemblea Ordinaria:
approvare i bilanci consuntivi, preventivi e il programma annuale proposto dal Consiglio Direttivo;
– determinare la quota associativa annuale anticipata dei Soci, proposta dal Consiglio Direttivo;
– stabilire le direttive di massima dell’attività corale;
– eleggere gli Organi Sociali e conferire incarichi specifici necessari allo svolgimento dell’attività sociale e corale;
discutere gli eventuali altri argomenti posti all’Ordine del Giorno.

Art.16 Sono compiti dell’Assemblea Straordinaria:
– esaminare e deliberare proposte di modifiche statutarie;
– deliberare trasformazioni, fusioni, scioglimento del Coro e devoluzione del suo patrimonio;
– deliberare su tutte le questioni di rilevanza grave di cui sia stata investita a norma dello Statuto.

Art.17 L’Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione, o in sua assenza dal Vice Presidente, e dal Segretario responsabile della verbalizzazione dei lavori Assembleari.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Art.18 Il Consiglio Direttivo è composto da 4 (quattro) membri eletti dall’Assemblea.
Esso elegge nel suo seno un Vice Presidente ed un Segretario.
La sua durata è d’anni 2 (due).
I consiglieri che non partecipano, senza valido motivo, ad almeno tre riunioni del Consiglio Direttivo, decadono dalla loro carica.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l’anno, su convocazione del Presidente o del Vice Presidente. Può essere convocato in via straordinaria e per richiesta scritta della maggioranza dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo:
– predispone il bilancio preventivo e consuntivo redatto dal Tesoriere da sottoporre all’Assemblea per la sua approvazione;
ha poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione che può delegare al Presidente, al Vice Presidente ed al Segretario;
– cura l’attuazione delle delibere assembleari;
– provvede alle richieste d’adesione dei Soci Ordinari;
– delibera sulle relative radiazioni;
– determina l’ammontare delle quote associative a carico dei Soci e le propone all’Assemblea per la ratifica;
– nomina il Maestro del Coro.

Art.19 Il Presidente dell’Associazione:
è eletto dall’Assemblea dei Soci, resta in carica per dieci anni, tranne i casi di dimissioni anticipate o revoca da parte dell’Assemblea;
ha la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.
Sottoscrive impegni o richieste, per conto dell’Associazione, verso terzi e la Pubblica Amministrazione, enti locali e privati.
Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Art.20 Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri stessi; supplisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, in tutte le sue funzioni.

Art.21 Il Segretario dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo.
Egli è responsabile amministrativo del buon funzionamento degli uffici, in conformità alle istruzioni impartitegli dal Presidente.

Art.22 Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità.

Art.23 Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall’Assemblea e si compone di 3 (tre) membri di cui un Presidente.
Esso dura in carica 2 (due) anni.

Titolo IV: Entrate – Patrimonio – Esercizio Finanziario

Art. 24 Le entrate dell’Associazione sono costituite:
da contributi versati dai Soci;
dalle eventuali ulteriori elargizioni fatte dai Soci e da terzi;
dall’organizzazione di spettacoli e manifestazioni artistiche;
da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell’Associazione.

Art.25 L’associazione provvede alle attività statutarie con l’apporto volontaristico e non remunerato degli associati.
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
dalle attrezzature di proprietà dell’Associazione;
dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva;
da tutti gli altri beni mobili ed immobili;
dalle donazioni, dai lasciti e dalle successioni.
dai frutti derivanti dalle saltuarie prestazioni amatoriali.
Tutti i contributi comunque versati all’Associazione sono a fondo perduto.

Art.26 L’esercizio finanziario dell’Associazione inizia il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre d’ogni anno.

Titolo V: Incarichi Operativi

Art.27 Il Direttore del Coro è nominato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea, tra i musicisti che abbiano i requisiti minimi stabiliti dal regolamento dell’Associazione.
Il Direttore del Coro cura la direzione artistica secondo quanto stabilito nel regolamento.

Titolo VI: Norme Disciplinari

Art.28 È passibile di sanzione disciplinare il Socio che si sia reso responsabile direttamente o per tramite di terzi, di inosservanza dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione, di scorrettezze disciplinari, di comportamento non conforme alla dignità ed ai doveri del Socio.
Le sanzioni disciplinari sono espresse nel regolamento.
La radiazione di qualunque Socio è deliberata per gravi motivi dal Consiglio Direttivo, previo accertamento degli addebiti a lui mossi, e ratificata dall’Assemblea.

Titolo VII: Clausola Compromissoria

Art.29 I Soci non possono, se non autorizzati dal Consiglio Direttivo, adire l’Autorità Giudiziaria per fatti inerenti o comunque connessi all’attività dell’Associazione.
Per la risoluzione di qualsiasi controversia, per fatti inerenti o comunque connessi all’attività dell’Associazione, la stessa ed i Soci si impegnano a adire in sede di arbitrato definitivo un Arbitro scelto di comune accordo tra i contendenti, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
In mancanza di accordo alla nomina dell’Arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Roma.
La presente clausola dovrà essere trascritta sulla scheda di adesione di ogni singolo Socio ed approvata espressamente per iscritto ai sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile.

Titolo VIII: Disposizioni Finali

Art.30 L’Associazione adotta un regolamento interno proposto dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea dei soci a maggioranza semplice.

Art.31 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria. Per la delibera in ordine allo scioglimento occorrerà, sia in prima sia in seconda convocazione, la presenza, personalmente o per delega, di almeno tre quarti dei Soci ed il voto dei due terzi dei presenti.
In caso di scioglimento il patrimonio associativo o le sopravvenienze attive di esso non potranno essere devolute ad alcuno degli associati, ma dovranno essere destinate ad altra associazione o ente che persegua finalità analoghe o similari.

Art.32 Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.

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