Regolamento

“CORO POLIFONICO ALESSANDRO MORESCHI”

Art. 1 ASPIRANTI CANTORI
1)Sono Aspiranti Cantori tutti i soci dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE ALESSANDRO MORESCHI (in seguito denominata Associazione), che facciano richiesta al Maestro Direttore del Coro (in seguito denominato Direttore), anche verbalmente, e che abbiano superato con esito positivo o
con riserva la selezione.
2)La selezione è pubblica ed è effettuata dal Direttore il quale, a suo insindacabile giudizio, non ammette, oppure ammette, con o senza riserva, il candidato a far parte del Coro, con la qualifica di Aspirante Cantore. La mancata ammissione non pregiudica una successiva selezione. Il Direttore deve motivare, anche verbalmente, la mancata ammissione. La selezione ha come scopo quello di verificare le attitudini musicali e vocali di un Aspirante Cantore e consiste nell’intonazione, con l’ausilio di uno strumento a tastiera, e previo ascolto ripetuto, di vocalizzi (comprendenti scale e arpeggi) o di brevi melodie di difficoltà adeguate al repertorio affrontato dal coro.
Tale criterio di selezione è obbligatorio anche per quanti siano in possesso del Diploma in Canto (anche ramo Cantanti), conseguito presso un Conservatorio della Repubblica Italiana o Istituto Musicale pareggiato.
3)L’Aspirante Cantore, ammesso anche con riserva, che abbia partecipato ad un congruo numero di prove è sottoposto a verifica da parte del Direttore, previo avviso, e dichiarato Cantore Effettivo o riconfermato Aspirante Cantore per ulteriori 3 (tre) mesi.
4)La verifica consiste nell’esecuzione del programma svolto, tutto o in parte, da solo o con l’ausilio di Cantori Effettivi designati dal Direttore, appartenenti allo stesso registro di voce dell’Aspirante Cantore.
5)L’Aspirante Cantore che non abbia superato la verifica e che sia stato riconfermato Aspirante Cantore, è sottoposto a nuova verifica secondo le norme del precedente punto 4).
6)L’Aspirante Cantore decade per tutte le cause che comportano l’esclusione dall’Associazione; per dimissione; per grave insubordinazione nei confronti del Direttore in seguito a turbativa continuata della prova.

Art. 2 CANTORI EFFETTIVI
1)Sono Cantori Effettivi tutti coloro in regola con le disposizioni dello Statuto dell’Associazione, e che abbiano superato la verifica di cui all’art.1 punto 3).
2)È facoltà del Direttore dichiarare Cantori Effettivi i Soci dell’Associazione in possesso di particolari qualità vocali e musicali, a prescindere da quanto disposto dall’art. 1 punto 3).
3)E’ facoltà del Direttore esaminare, previo avviso, un qualsiasi Cantore Effettivo per verificarne lo stato di preparazione ai fini di rivalutarne la posizione all’interno del Coro.
4)E’ facoltà del Direttore, a suo insindacabile giudizio, ammettere al concerto i Cantori Effettivi che siano ritenuti idonei in base a : presenza alle prove, qualità vocali e musicali, conoscenza del repertorio.
5)Il Cantore Effettivo cessa dalla qualifica per tutte le cause che comportano l’esclusione dall’Associazione; per dimissione; per grave insubordinazione nei confronti del Direttore in seguito a turbativa continuata della prova.
6)Tutti i Coristi, in occasione delle varie manifestazioni, si impegnano a collaborare, compatibilmente con la propria disponibilità di tempo ed in base alle proprie attitudini.
7)Tutti i Coristi, possono partecipare alle esibizioni corali se provvisti di adeguato abbigliamento così formato:
VESTIARIO UOMINI
-Abito nero.
-Calze nere.
-Camicia Bianca.
-Se si usa il Gilet, che sia nero.
-Scarpe nere.
-Papillon nero o cravatta bordeaux.
VESTIARIO DONNE
-Abito intero o gonna e: giacca o camicia o maglia.
(tutto rigorosamente nero, senza appariscenti rifiniture).L’abito e/o la gonna devono avere lunghezza al di sotto del polpaccio.
-Scarpe nere.
-Calze nere.
-Sciarpa colorata (che si acquista presso la segreteria e rimane di proprietà della Corista).
-Accessori sobri non colorati, eventualmente d’oro, argento o perle.
PER TUTTI
-Cartellina nera.
Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, ha la facoltà di valutare e decidere se un determinato tipo di abbigliamento adottato, non è consono alla manifestazione.

Art. 3 IL DIRETTORE DEL CORO
Come indicato nello Statuto dell’Associazione il Direttore del Coro è nominato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea, tra i musicisti ritenuti idonei in base a titoli di studio e curriculum.

Il Direttore del Coro:
cura l’esecuzione delle prove ordinarie e straordinarie, anche di settore;
è garante e responsabile della preparazione artistico-musicale del Coro;
prende i provvedimenti di carattere didattico che sembrino più opportuni nei confronti degli Aspiranti Cantori, senza che questo costituisca onere in denaro o altro emolumento per gli stessi;
stabilisce la sezione di appartenenza di ogni Cantore (Aspirante o Effettivo), in base alle esigenze musicali di ogni brano e alle potenzialità attuali del Cantore;
prende i provvedimenti di carattere disciplinare nei confronti dei Sig.ri Cantori che dimostrino un comportamento non consono alle normali ed universalmente accettate regole del vivere civile;
presenta al Presidente, al Consiglio Direttivo ed ai Sig.ri Cantori il programma artistico, dettagliato e motivato, per l’anno seguente;
indica i nomi di Musicisti collaboratori per concerti in cui si esibisce il Coro;
stabilisce il numero di prove settimanali;
stabilisce i giorni di prova, l’orario ed il luogo, sentito il Presidente dell’Associazione ed i Sig.ri Cantori;
sovrintende, senza possibilità di delega, alle operazioni di selezione di cui all’art.1 punto 2) e di verifica punto3);
comunica al Presidente la disponibilità del Coro all’effettuazione di Concerti, esibizioni e giri concertistici in Italia ed all’Estero;
stabilisce l’elenco dei partecipanti ai Concorsi Corali Nazionali ed Esteri;
ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di costituire gruppi vocali a voci pari o gruppi madrigalistici con l’utilizzo di Cantori Effettivi;
stabilisce i Cantori Effettivi che devono eseguire passi solistici o arie “a solo”.

Art. 4 DISCIPLINA DELLE PROVE
-Il numero di prove settimanali è stabilito dal Direttore.
-I giorni, l’orario ed il luogo della prova sono stabiliti dal Direttore, sentito il Presidente dell’Associazione e il Coro.
-La prova ha durata minima di sessanta minuti, indipendentemente dall’orario di inizio, e non può durare più di tre ore. In quest’ultimo caso, è obbligatorio dare una pausa di quindici minuti dopo due ore di prova.
-Durante lo svolgimento delle prove non è
consentito agli Aspiranti Cantori ed ai Cantori Effettivi di assentarsi per più di cinque minuti.
-Durante lo svolgimento delle prove è ammessa solo la presenza degli Aspiranti Cantori e dei Cantori Effettivi.
Eventuali eccezioni devono essere autorizzate dal Direttore.
-Durante lo svolgimento delle prove non è ammessa la possibilità di eseguire registrazioni su nastro magnetico, video camera e quant’altro, salvo autorizzazione scritta del Direttore.
-Durante lo svolgimento delle prove i Cantori devono mantenere un atteggiamento consono, per non recare disturbo alle attività in corso.
-I telefoni cellulari vanno sempre spenti prima dell’inizio delle prove oppure, in caso di effettiva necessità, tenuti accesi senza suoneria.
-I Cantori devono rispettare l’orario delle prove, arrivando almeno cinque minuti prima dell’inizio della lezione, salvo motivi di lavoro o altri impedimenti resi noti e approvati dal Direttore.
-I Cantori che per motivi familiari o di lavoro o di salute debbano assentarsi per più di due settimane (o quattro prove) devono comunicarlo quanto prima al Direttore.

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